STATUTO DELLA FONDAZIONE
TITOLO I : DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art . 1 - Denominazione
E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione scuola di musica Oltrepò Mantovano".
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell' ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la vita della stessa è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Art . 2 - Sede
La Fondazione ha sede in Quistello (MN) in Piazza Pio Semeghini n. 1.
TITOLO II : SCOPO
Art . 3 - Scopo
1) La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei Fondatori in continuità con la vocazione storica e culturale della Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco la valorizzazione e la diffusione dell ' arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e di manifestazioni artistiche , con particolare riguardo alla valorizzazione di eventi , manifestazioni e servizi.
2) In particolare , la Fondazione :
a) gestisce attività di scuola di musica;
b) promuove e valorizza l ' educazione musicale della collettività;
c) procede alla conservazione, arricchimento e valorizzazione del proprio patrimonio storico, materiale e immateriale, anche mediante l'apertura al pubblico di propri archivi, biblioteche, cineteche e centri di documentazione , promuove e valorizza la documentazione dell ' archivio storico musicale e ne cura la gestione;
d) gestisce teatri , conservandone e valorizzandone· il patrimonio storico e culturale;
e) promuove e organizza manifestazioni , convegni , incontri , mostre , spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale , con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;
f) promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della popolazione;
g) favorisce e gestisce l'organizzazione di attività di formazione, formazione continua, aggiornamento in campo
culturale;
h) promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
i) instaura rapporti di collaborazione con enti musicali , teatrali e culturali , stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
La fondazione esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Lombardia.
Art . 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse
1) La Fondazione potrà compiere tutti gli atti utili e funzionali per l'attuazione dei suoi scopi, così tra l'altro, e
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l 'assunzione in locazione, concessione, comodato o l ' acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pbblici registri , con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l 'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo, accordi di sponsorizzazione);
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) svolgere, in via non esclusi va e non prevalente attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;
2) La Fondazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa , strumentale, affine, com lementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
TITOLO III : FONDO COMUNE - ESERCIZIO SOCIALE
Art . 5 - Patrimonio
1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo di dotazione di cui fanno parte denaro, beni mobili ed immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, trasferiti dai Fondatori o dai Sostenitori;
b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme di legge e del presente Statuto;
c) dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
d) da eventuali contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici a tale titolo.
Art . 6 - Fondo di gestione
1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito :
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
b) da eventuali donazioni e/o elargizioni pervenute da privati che non abbiano destinazione vincolata;
c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
d) dai contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse .
2) Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impieqate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi; è esclusa oqni forma di distribuzione delle stesse.
Art . 7 - Esercizio Finanziario
1) L' esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi all'Assemblea dei fondatori , accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore contabile. Copia dei bilancio di esercizio, delle relazioni e del verbale di approvazione dell'Assemblea dei fondatori, dovranno essere depositati nei modi di legge.
2) La Fondazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio.
Il Presidente della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, può contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e l e obbligazioni, direttamente contra t- ti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere periodicamente comunicati dal Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o il miglioramento della sua attività, detratta una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) da destinarsi all'incremento del patrimonio .
È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3) Almeno 15 giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio economico preventivo che quello consuntivo dovranno essere trasmessi , a cura del Presidente, al Revisore dei Conti che esprimerà il proprio parere in merito alla loro approvazione.
4) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l ' incremento o il miglioramento della sua attività ovvero per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti.
TITOLO IV : ORGANI SOCIALI
Art . 8 - Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Sostenitori.
Art . 9 - Fondatori
Sono Fondatori, in considerazione dell ' impegno profuso sin dalla fase di formazione della Fondazione, la Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco, il Comune di Poggio Rusco, il Comune di Quistello.
Possono ottenere la qualifica di Fondatori in quanto nominati tali con decisione adottata all'unanimità dai Fondatori altri enti e persone giuridiche pubbliche o private che accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di gestione in misura significativa, nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori nell'atto di ammissione.
Art . 10 - Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di Sostenitori , mediante decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che , condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della medesima con un contributo annuale in denaro, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività di supporto e promozione di particolare rilievo, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.
I Sostenitori si suddividono in:
- Ordinari, partecipanti che sostengono la Fondazione con contributi o sponsorizzazioni destinate all'attività istituzionale della Fondazione stessa;
- Allievi, partecipanti che contribuiscono al Fondo di Gestione con contributi in danaro ed usufruiscono di uno o più servizi attivati dalla Fondazione.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero l 'at- tività reqolarmente effettuata.
Art . 11 - Obblighi dei Sostenitori della Fondazione
La qualifica di Sostenitore della Fondazione comporta la accettazione dello Statuto e del Regolamento relativo ai Sostenitori, appositamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Art . 12 - Esclusione e recesso dei Sostenitori
1) Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta l'esclusione dei Sostenitori per i seguenti motivi :
a) grave o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dal regolamento di cui al precedente art. 11;
b) morosità per mancato versamento del contributo annuale ;
c) condotta incompatibile con l 'attività istituzionale svolta dalla Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli orqani e le componenti tutte della Fondazione.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, la stessa ha luogo anche per i seguenti motivi:
a) estinzione , a qualsiasi titolo dovuta ;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali in genere.
2) I Sostenitori possono in Qgni momento , recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbliqazioni assunte i contributi eventualmente versati verranno considerati definitivamente acquisiti al patrimonio della Fondazione, escluso ogni diritto alla ripetizione.
Art . 13 - Organi della Fondazione
1) Sono organi della Fondazione:
l'Assemblea dei Fondatori;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente e il vice Presidente;
il Direttore;
l'Assemblea dei Sostenitori;
il Revisore Contabile;
il Comitato Tecnico-Artistico.
Art . 14 - Assemblea dei Fondatori
1) L' assemblea dei Fondatori svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 15;
b) nominano il Revisore Contabile, fissandone il compenso, nella misura non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
c) possono nominare un Presidente Onorario, determinando nel contempo la durata della carica;
d) approvano le proposte di modifiche allo Statuto della Fondazione esaminando anche eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione;
e) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, fermo restando la successiva approvazione da parte dell'Autorità che esercita il controllo;
f) revocano i componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di rilevanti irregolarità o di atti dannosi compiuti dai medesimi nella gestione della fondazione o per l ' inosservanza di doveri ed obblighi imposti dalla legge o dallo statuto.
Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Fondatori si riuniscono in assemblea; ogni Fondatore sarà presente con un singolo rappresentante, avente diritto di voto, appositamente li designato. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero anche su richiesta di un Fondatore, ogni qual volta si renda necessario in relazione ai compiti ed alle funzioni ad essi attribuiti nel presente articolo, e comunque almeno una volta all'anno.
La convocazione viene effettuata almeno cinque giorni prima mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematica, che ne attesti la ricezione , inviato al domicilio dei Fondatori , con l'indicazione del giorno , dell'ora e della sede dell'adunanza nonché l ' ordine del giorno.
L'Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita con la presenza di tutti i Fondatori e per le sue deliberazioni è richiesta l'unanimità dei voti.
Delle riunioni dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal presidente e da un segretario all'uopo designato.
Art . 15 - Consiglio di Amministrazione
1) Il Consiglio di Amministrazione è l 'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; è composto da un numero compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) membri tra cui il Presidente, nominati come segue :
N. 3 (tre) nominati dalla Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco ;
N. l (uno) nominato dal Comune di Poggio Rusco;
N. l (uno) nominato dal Comune di Quistello;
Un numero fino a 2 (due) componenti nominati a maggioranza assoluta dai fondatori.
2) Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente tra i 3 (tre) membri nominati dalla Filarmonica Intercomunale Quistello Poggio Rusco.
3) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità , efficacia ed efficienza . In particolare:
a) propone ai Fondatori eventuali modifiche statutarie;
b) approva il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo della Fondazione, così come previsto all ' art . 7 del presente statuto;
c) stabilisce le linee generali dell ' attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt . 3 e 4;
d) nomina e revoca il Direttore della Fondazione e ne stabilisce il relativo trattamento economico , nella misura non superiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ;
e) predispone la programmazione economica delle attività;
f) attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione, radicare la stessa nel territorio , attivando tutte le collaborazioni per il raggiungimento degli scopi sociali;
g) delibera in ordine alla proposta dei contributi da richiedere ai Fondatori ed ai Sostenitori;
h) delibera in ordine all ' accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili e immobili;
i) svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.
4) Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria delibera assunta e depositata nelle forme di legge.
5) Il Direttore della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
6) I membri del Consiglio restano in carica per un mandato di tre esercizi sono rieleggibili e decadono in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio . Il mandato ha inizio dalla data di insediamento dell'organo.
7) In caso di dimissioni , revoca o decadenza di uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall ' assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall ' assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l ' assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori scadono insieme con quelli in carica all ' atto della loro nomina.
8) Il Consiglio ha potestà regolamentare nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto in merito alle modalità di gestione della Fondazione e di ammissione dei Sostenitori.
9) Delle sedute del Consiglio vengono tenuti appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Art . 16 - Convocazione, quorum
1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa almeno una volta all ' anno o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri mediante avviso spedìto a mezzo lettera raccomandata o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione inviato al domicilio dei Fondatori con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso . Detta convocazione viene contestualmente inviata per conoscenza al Revisore Contabile.
2) Nel caso di richiesta di convocazione da parte di due membri di cui al precedente comma, corredata dall ' elenco degli argomenti da trattare , il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
3) L' avviso di convocazione deve contenere l ' ordine del giorno della seduta, il luogo e l ' ora.
4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica e decide con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5) Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione steso su apposito libro.
6) Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Amministrazione potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio.
Art . 17 - Presidente
1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il presidente della Fondazione.
2) Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3) Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4) In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5) Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.
Art . 18 - Direttore
1) Il Consiglio di Amministrazione può procedere al reclutamento di un Direttore della Fondazione, mediante contratto di natura anche professionale, di durata non superiore a quella del proprio mandato, tra soggetti di comprovata professionalità.
2) Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l ' utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che questi gli assegna.
In particolare, il Direttore:
a) predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottando tutti gli atti di gestione necessari anche a rilevanza esterna;
b) dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
c) coadiuva il Consiglio di Anuninistrazione nella predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e delle relative relazioni sull'attività svolta ed i risultati conseguiti.
3) Il Direttore esercita ogni altra funzione che gli sia delelegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente e
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori con funzioni consultive e di assistenza.
4) Il Direttore non può assumere altri incarichi presso altre fondazioni , associazioni o enti aventi oggetto o finalità analoghe alla Fondazione , senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione. L' inosservanza di tale norma comporta l' immediata revoca del Direttore per giusta causa.
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore , il Consiglio di Amministrazione può designare chi deve esercitare le funzioni vicarie.
5) Il trattamento economico del Direttore è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
6) Il Direttore, in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute o qualora durante la gestione si verifichi
il rischio grave di un risultato negativo a lui imputabile può essere revocato in qualsiasi momento con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.
Art . 19 - Assemblea dei Sostenitori
1) L' Assemblea è costituita dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione. Essa deve essere inoltre convocata quando ne fa richiesta almeno la metà dei Sostenitori, corredata dall ' elenco degli argomenti da trattare.
2) L' Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
3) L' Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività , programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
4) L' Assemblea dei Sostenitori è presieduta dal Presidente della Fondazione.
Art . 20 - Revisore Contabile
1) Il Revisore Contabile vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili , esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo appositi pareri.
2) Il Revisore Contabile partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si tratta del bilancio economico preventivo e del bilancio consuntivo ovvero su richiesta del Presidente qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno; in ogni caso la mancata partecipazione del Revisore alla riunione del Consiglio di Amministrazione non determina l ' invalidità della stessa. E' nominato dai Fondatori, resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il suo compenso è determinato dai Fondatori, nell ' atto di nomina, per l ' intero periodo di durata del suo mandato.
3) Egli esercita il controllo contabile della Fondazione ai sensi dell 'art. 14 Dlgs 39/ 10 del codice civile e deve pertanto essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti; non può essere nominato alla carica di revisore, e se nominato decade dall ' incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall ' art. 2399 del codice civile.
Art . 21 - Comitato Tecnico- Artistico
1) Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Tecnico- Artistico al fine di ottenere pareri consultivi non vincolanti su temi specifici riguardanti gli indirizzi da dare alle attività musicali ed educative della fondazione svolte secondo gli artt. 3 e 4 del presente Statuto. Esso può inoltre formulare proposte su attività , programmi ed obiettivi in tali ambiti.
2) Il Comitato Tecnico-Artistico sarà composto da almeno n. 3 (tre) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli
insegnanti della scuola di musica in modo da rappresentare il più possibile le qualità e le competenze della Fondazione. Il Presidente ed il Direttore della Fondazione possono partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico-Artistico senza diritto di voto.
3) Tra i membri del Comitato Tecnico-Artistico può essere scelto un referente che sarà definito Direttore Artistico.
4) Il Comitato Artistico è validamente costituito qualsiasi sia il numero di presenti ed i pareri espressi saranno deliberati a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente del Comitato Tecnico-Artistico ha diritto ad un voto; in caso di parità prevale il voto del Direttore Artistico.
5) Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Tecnico- Artistico in qualsiasi momento, esso ha durata triennale e comunque decade al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha attivato.
6) I membri del Comitato Tecnico- Artistico non possono percepire alcun compenso specifico per tale attività.
Art . 22 - Scioglimento
La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi delle norme vigenti nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o il patrimonio sia divenuto insufficiente.
In tali casi il Consiglio di Amministrazione propone la estinzione o la trasformazione all'assemblea dei Fondatori che delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti ) dei membri che lo compongono e nomina un Commissario liquidatore.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa , il patrimonio acquisito o donato successivamente alla costituzione della Fondazione, verrà devoluto ad enti aventi scopo analogo o affine al proprio.
Il patrimonio affidato o depositato verrà restituito ai rispettivi titolari.
I beni conferiti da soci fondatori rientreranno, in caso di scioglimento della Fondazione nella loro diretta proprietà.
Art . 23 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
FIRMATO:
LUCA MALAVASI
SERGIO RINALDONI
MAURIZIO BESUTTI
KATIA GATTI
ADELE RESTANI
DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO)